Approvato dall Assemblea dei soci con atto pubblico l'11 febbraio 2026 e Determinazione N° 247 del 24-02-2026 della Provincia di Lecco che iscrive l’Ente “FONDAZIONE ENRICO SCOLA - ENTE FILANTROPICO”, C.F. 83005590134 - con sede legale in via Fratelli Cairoli n. 59, 23900 Lecco (LC) - nella sezione di cui all’art. 46 lettera c) “Enti filantropici” del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 22 comma 1 - bis) del Codice del Terzo settore e degli articoli 9 e17 del D.M. n. 106/2020.
STATUTO FONDAZIONE ENRICO SCOLA - ENTE FILANTROPICO
La "FONDAZIONE ENRICO SCOLA" - fondazione di assistenza e beneficenza, con sede a Lecco, via Fratelli Cairoli n. 59 è stata costituita, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in ottemperanza a disposizione testamentaria del 10 maggio 1934 del testatore Cav. Enrico Scola, deceduto a Lecco il giorno 14 gennaio 1939, depositata in atti e pubblicata dal Notaio dott. Giovanni Gilardi con verbale N.15046 di Rep. in data 16 gennaio 1939.
L’Istituzione, eretta in Ente Morale con R.D. 30 novembre 1940 n. 1909/1940 (Regio Decreto di approvazione dello statuto), avente già personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ex Lege 17 luglio 1890 n. 6972, è stata, poi, depubblicizzata e riconosciuta Ente Morale con Personalità Giuridica di Diritto Privato con deliberazione n. V/30064 della Giunta della Regione Lombardia in data 19 novembre 1992, con denominazione: "FONDAZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ENRICO SCOLA" per cure termali gratuite e semigratuite a favore dei cittadini di Lecco e dei Comuni del circondario.
La Fondazione, a far data da 7 aprile 2001, è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 841, sotto la denominazione "FONDAZIONE ENRICO SCOLA".
Il presente Statuto, pur adottato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore” o “CTS”), non modifica le originarie volontà del Fondatore, espresse nell’originario Statuto adottato al momento della costituzione della Fondazione.
Articolo 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE
È costituita la Fondazione denominata:
FONDAZIONE ENRICO SCOLA - ENTE FILANTROPICO
con sede in Lecco.
Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2
SCOPO
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.
In modo particolare la Fondazione ha per scopo, nell’ambito di quanto indicato all’articolo 5, comma 1, lettera u), CTS, di assistere le persone indigenti e abbisognevoli di cure, dando priorità ai cittadini residenti a Lecco ed eventualmente, nei limiti delle possibilità e delle risorse della Fondazione, ai cittadini residenti nei Comuni del Circondario di Lecco e della Provincia (articolo 5, comma 1, lettera a) CTS).
La Fondazione persegue le finalità indicate ai commi precedenti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- si accolla, nel rispetto delle modalità e del limite fissati nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio ed alberghiere di persone indigenti per consentire loro di beneficiare di cure termali, medicalmente prescritte;
- eroga somme di denaro secondo le modalità e nei limiti del succitato Regolamento, a titolo di contributo ad Enti, Associazioni, Istituzioni operanti esclusivamente nel campo socio-assistenziale senza scopo di lucro, aventi sede a Lecco e nei Comuni del circondario del Comune di Lecco e della Provincia;
- eroga piccole somme in denaro, nel limite dell’importo massimo indicato nel succitato Regolamento con le relative modalità, a titolo di contributo di sostentamento a cittadini in precaria situazione economica;
- può promuovere e sostenere iniziative volte a creare fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, nell’ambito territoriale del Comune di Lecco, del circondario e della Provincia;
- può promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale n.107/2021 s.m.i. ai sensi dell’art. 6 del CTS e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
La Fondazione, ai sensi dell’art. 7 del CTS, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del CTS.
Articolo 3
PATRIMONIO
Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio è costituito da quanto conferito dal Fondatore, successivamente incrementato come appresso specificato.
Il patrimonio è costituito, in particolare:
- dai beni mobili e immobili che sono pervenuti e perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi e sussidi di soggetti pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statutari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio, al netto delle spese di manutenzione e buona conservazione dello stabile.
Articolo 4
ENTRATE ED USCITE
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- quote sottoscritte dai Soci;
- ogni eventuale contributo ed elargizione non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.
Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:
a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio mobiliare nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
b. adeguata diversificazione del portafoglio mobiliare finalizzata ad evitare la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio mobiliare.
d. efficiente gestione, manutenzione, riqualificazione e adeguamento della componente immobiliare del patrimonio.
Le uscite della Fondazione, descritte nella tipologia indicata nell'Art. 2, sono erogate ai soggetti beneficiari con i criteri e le modalità e secondo i principi elencati nello stesso Art.2 e sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, collaboratori, soci, amministratori e altri membri di organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e altri soggetti.
Articolo 5
CONTRIBUTO
Per l’ottenimento del contributo descritto all'Art. 2 i cittadini bisognosi dovranno - di regola - produrre nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’Art. 4 una domanda su formulario predisposto dall’Amministrazione della Fondazione, corredata da Certificazione ISEE, o da altra diversa certificazione che in futuro il Legislatore dovesse adottare in sostituzione del Modello ISEE oggi vigente, che indichi per il richiedente: residenza, composizione del nucleo di famiglia, reddito di famiglia, proprietà mobiliari/immobiliari, nonché corredata da Certificato medico indicante la prescrizione di cure termali. Per l’ottenimento del contributo di sostentamento descritto al terzo punto dell'elenco di cui all’Art. 2 è prevista la stessa procedura, ma senza allegazione del certificato medico.
Articolo 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
- Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Segretario, ove nominato;
- Assemblea dei Soci;
- Organo di Controllo;
- Revisore Legale dei Conti, ove nominato.
Articolo 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati:
- due dall’Amministrazione Comunale di Lecco;
- tre dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno.
Tutti i Consiglieri dovranno essere residenti nel Comune di Lecco e non dovranno trovarsi in una situazione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile, o contemplate da successive nuove norme emanate in tema di ineleggibilità e di decadenza.
Ciascun membro del Consiglio dura in carica per quattro esercizi e scade con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e può essere rinominato.
La carica di Consigliere e di Presidente sono gratuite, salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 8 CTS.
Articolo 8
ASSENZA /IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci, fino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento succitati, il Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione in accordo con il Presidente stesso.
Articolo 9
DECADENZA DA CONSIGLIERE
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
Articolo 10
SEGRETARIO
Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto necessario, può nominare un Segretario. Il Segretario è persona di riconosciuta esperienza contabile e amministrativa.
Non può essere Socio della Fondazione e non può trovarsi in una situazione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile, o contemplata da successive nuove norme emanate in tema di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere conduttore di beni immobili di proprietà della Fondazione Scola.
Il Segretario collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; collabora altresì all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di esercizio.
Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon
andamento dell'amministrazione.
Provvede alle convocazioni delle sedute di Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci alle date fissate dal Presidente o dal sostituto temporaneo come da Statuto.
Partecipa alle Assemblee dei Soci ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo.
Sottoscrive inoltre, unitamente al Presidente o al sostituto temporaneo, i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o con mezzo equipollente e provvede all’espletamento delle formalità correlate all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, vigilando su rispetto, attuazione e completamento dei deliberati stessi.
Trascrive in ordine cronologico sugli appositi libri i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci.
Articolo 11
SOCI
Sono Soci temporanei coloro i quali mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per un periodo di anni cinque.
Sono Soci perpetui coloro i quali versano, una tantum, una somma non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
Non possono essere soci della Fondazione i conduttori dei beni immobili di proprietà della Fondazione stessa.
Può divenire Socio ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica o Ente, che condivide gli scopi istituzionali della Fondazione.
I Soci partecipano attivamente e direttamente alla governance della Fondazione quali membri effettivi dell’Assemblea dei Soci.
L'assunzione della qualifica di Socio è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l’ammissione dei Soci e, con decisione motivata, il rigetto della relativa domanda. Il richiedente rifiutato ha la possibilità di ricorrere all’Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata ammissione.
L’acquisizione dello status di Socio temporaneo, il permanere dello stesso e il godimento di tutti i diritti ad esso connessi, è subordinato all’effettivo versamento dal contributo previsto per l’acquisizione di tale status.
Articolo 12
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:
a) per decesso;
b) per recesso, da comunicare in forma scritta;
c) per esclusione, anche dovuta all’inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti dal Socio.
I Soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri e con decisione motivata, l’esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto. Contro tale decisione è ammesso entro 30 (trenta) giorni reclamo all’Assemblea dei Soci.
In qualsiasi caso di perdita della qualifica di Socio, il Socio o i suoi eredi non possono chiedere il rimborso delle somme già versate, né l'assegnazione di parte del patrimonio della Fondazione.
Articolo 13
QUOTE SOCIALI
Le scadenze e le modalità dei pagamenti delle quote sociali sono stabilite dal Regolamento o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea si raduna almeno una volta l’anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero quando ne è fatta domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede della Fondazione, purché in Lecco.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto tramite PEC, posta elettronica semplice, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l’ora della seconda convocazione, purché a distanza di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.
In caso di particolare urgenza, l’invio può essere effettuato 24 (ventiquattro) ore prima dell’assemblea.
L’assemblea può essere convocata per audio/videoconferenza, anche in modalità mista presenza/videoconferenza, purché siano identificabili i Soci presenti in entrambe le modalità. È pertanto necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità di collegamento.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario e decide le modalità di votazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’adunanza.
Articolo 15
DIRITTO DI INTERVENTO
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i Soci, salvo quelli in mora con i pagamenti dovuti alla Fondazione.
Articolo 16
DIRITTO DI VOTO
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Il Socio che per qualsiasi motivo non possa o non voglia intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.
Nessun Socio può ricevere più di tre deleghe.
Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile.
Articolo 17
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Articolo 18
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio e l'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione.
L'Assemblea ordinaria delibera altresì:
* la nomina o la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
* la nomina o la revoca, dell'organo di controllo e del Revisore legale dei conti, ove previsto, e la definizione del loro compenso, con facoltà di attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 CTS;
* l'approvazione del bilancio preventivo;
* l'approvazione del bilancio sociale, ove previsto;
* l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo nonché del Revisore ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
L'Assemblea può essere altresì convocata in sede straordinaria per discutere e deliberare:
* sulle modifiche dello statuto;
* sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo;
* su trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
L’Assemblea delibera altresì su quant'altro demandatole per legge o per statuto.
Articolo 19
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI
Qualora il numero dei Soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e fino a che questo limite non venga nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea Generale spettano e sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei due componenti il Consiglio stesso, la quale è effettuata dall’Amministrazione Comunale di Lecco.
Articolo 20
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente la data, l’ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. La riunione si intende comunque regolarmente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario e decide le modalità di votazione.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità di collegamento.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
Articolo 21
QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, quando il presente statuto non richieda una diversa maggioranza.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando riguardino questioni attinenti a persone.
Per la validità delle delibere non è computato chi avendo interesse a sensi dell'Art. 2391 del Codice Civile, ovvero essendo in conflitto di interessi, non può prendere parte alle deliberazioni stesse.
Articolo 22
VERBALI
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.
Articolo 23
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
In particolare:
- nomina il Presidente;
- nomina il consigliere supplente del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso;
- provvede all’ammissione dei Soci e alla loro esclusione;
- studia, formula e approva i Regolamenti di Amministrazione, di servizio interno e del personale nonché ogni altro Regolamento della Fondazione (fatto salvo l’eventuale regolamento dei lavori assembleari);
- promuove, quando occorre, le modificazioni dello statuto;
- nomina e revoca il Segretario della Fondazione;
- nomina, sospende e licenzia il personale dipendente;
- predispone il bilancio di esercizio entro una data utile per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea nei termini di legge;
- predispone il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle eventuali donazioni, dei lasciti testamentari e gli acquisti;
- delibera le alienazioni di beni mobili e immobili;
- delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 24
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, ne esegue le deliberazioni, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento dell’attività della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione (ivi compresi quelli relativi alla sospensione, per gravi ed urgenti motivi, dei dipendenti), salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Articolo 25
ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea dei Soci.
L’Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.
L’Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. I membri dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, 2° comma, c.c..
L’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 CTS, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell’Organo di Controllo spetta un compenso fissato dall’Assemblea dei Soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all’articolo 8, comma 3 CTS.
Articolo 26
REVISORE LEGALE DEI CONTI
Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all’Organo di Controllo, è istituito un Revisore Legale dei Conti iscritto nell’apposito registro.
L’Assemblea dei Soci nomina i Revisori Legali dei Conti in numero di uno.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, a meno che l’Assemblea dei Soci decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell’apposito registro, che saranno comunque scelti dall’Assemblea dei Soci.
II Revisore Legale dei Conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposita deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
II Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Al Revisore spetta un compenso fissato dall’Assemblea dei Soci, nei limiti di legge.
Articolo 27
LIBRI SOCIALI
La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del CTS, adotta i libri e le scritture contabili di cui all’art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.
L’obbligo della tenuta dei seguenti libri riguarda in particolare:
- il Libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, ove presenti.
I Soci hanno il diritto di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali della Fondazione e di richiederne copia, previa richiesta scritta da inviare al Consiglio di Amministrazione via PEC o Raccomandata A/R; la richiesta dovrà essere evasa entro sessanta giorni dalla ricezione.
Articolo 28
NORME DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI
La corretta gestione contabile è svolta secondo i correnti principi contabili tempo per tempo vigenti.
Articolo 29
BILANCIO
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La Fondazione approva ogni anno, entro una data utile per il deposito al competente ufficio del RUNTS nei termini di legge, e successivamente deposita presso il medesimo ufficio, il bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 CTS.
La Fondazione redige il bilancio d’esercizio secondo le linee guida contenute nel decreto ministeriale di cui all’art. 13 del CTS.
Nei casi previsti dall’art. 14 del CTS, la Fondazione ha l’obbligo di redigere e adottare altresì il Bilancio sociale.
Il Bilancio sociale deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Il Consiglio di Amministrazione predispone l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dei rispettivi, singoli importi.
Il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea, contestualmente al bilancio d’esercizio, anche il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Articolo 30
UTILI DELLA GESTIONE
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Articolo 31
ESTINZIONE
In caso di scioglimento della Fondazione, deliberato dall’Assemblea dei Soci secondo quanto disposto nel presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art.45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.
Articolo 32
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si ritengono operanti in quanto applicabili le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.