Fondazione Enrico Scola Lecco

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci con atto pubblico il 9 maggio 2019 e Decreto di recepimento del Presidente della Regione Lombardia n.320 del 19 giugno 2019 


Art. 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

La "FONDAZIONE ENRICO SCOLA" - fondazione di assistenza e beneficenza, con sede a Lecco, via Fratelli Cairoli n. 59 è stata costituita, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in ottemperanza a disposizione testamentaria del 10 maggio 1934 del testatore Cav. Enrico Scola, deceduto a Lecco il giorno 14 gennaio 1939, depositata in atti e pubblicata dal Notaio dott. Giovanni Gilardi con verbale N.15046 di Rep. in data 16 gennaio 1939.

L’Istituzione, eretta in Ente Morale con R.D. 30 novembre 1940 n. 1909/1940 (Regio Decreto di approvazione dello statuto), avente già personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ex Legge 17 luglio 1890 n. 6972, è stata, poi, depubblicizzata e riconosciuta Ente Morale con Personalità Giuridica di Diritto Privato con deliberazione n. V/30064 della Giunta della Regione Lombardia in data 19 novembre 1992, con denominazione: "FONDAZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ENRICO SCOLA" per cure termali gratuite e semigratuite a favore dei cittadini di Lecco e dei Comuni del circondario.

La Fondazione, a far data da 7 aprile 2001, è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 841, sotto la denominazione "FONDAZIONE ENRICO SCOLA".

Art. 2 - SCOPO

Scopo della "FONDAZIONE ENRICO SCOLA", è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e beneficenza nell'ambito della Regione Lombardia.

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- si accolla nel rispetto delle modalità e del limite fissati nel Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione le spese di viaggio ed alberghiere di persone indigenti per consentire loro di beneficiare di cure termali, medicalmente prescritte, dando priorità ai cittadini residenti a Lecco ed eventualmente, nei limiti delle possibilità e delle risorse della Fondazione, ai cittadini residenti nei Comuni del Circondario di Lecco e della Provincia;

- eroga somme di denaro secondo le modalità e nei limiti del succitato Regolamento, a titolo di contributo ad Enti, Associazioni, Istituzioni operanti esclusivamente nel campo socio-assistenziale senza scopo di lucro, aventi sede a Lecco e nei Comuni del circondario del Comune di Lecco e della Provincia;

- eroga piccole somme in denaro, nel limite dell’importo massimo indicato nel succitato Regolamento con le relative modalità, a titolo di contributo di sostentamento a cittadini in precaria situazione economica, sempre con priorità per i residenti a Lecco ed, eventualmente nei limiti delle possibilità e delle risorse della Fondazione, a residenti nei Comuni del Circondario di Lecco e della Provincia;

- può promuovere e sostenere iniziative volte a creare fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini nell’ambito territoriale del Comune di Lecco, del circondario della Provincia;

- può promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione dalla disposizione testamentaria indicata nell’atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti da amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione del suo valore nel lungo periodo.

Art. 4 - ENTRATE ED USCITE

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;

- quote sottoscritte dai soci;

- donazioni di benefattori, lasciti, legati, oblazioni di cui al secondo capoverso dell’art. 3, contributi e sussidi di soggetti pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale;

- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie e qualsivoglia altro provento non destinato all’aumento del patrimonio.

Le uscite della Fondazione, descritte nella tipologia indicata nell'Art. 2, sono erogate ai soggetti beneficiari con i criteri e le modalità elencate nello stesso Art. 2 e sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - CONTRIBUTO

Per l’ottenimento del contributo descritto al primo punto dell’elenco di cui all'Art. 2 i cittadini bisognosi dovranno - di regola - produrre nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’Art. 4 una domanda su formulario predisposto dall’Amministrazione della Fondazione, corredata da Certificazione ISEE, o da altra diversa certificazione che in futuro il Legislatore dovesse adottare in sostituzione del Modello ISEE oggi vigente, che indichi per il richiedente: residenza, composizione del nucleo di famiglia, reddito di famiglia, proprietà mobiliari/immobiliari, nonché corredata da Certificato medico indicante la prescrizione di cure termali. Per l’ottenimento del contributo di sostentamento descritto al terzo punto dell'elenco di cui all’Art. 2 è prevista la stessa procedura ma senza allegazione del certificato medico.

Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario;

- l’Assemblea dei Soci.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati:

- due dall’Amministrazione Comunale di Lecco

- tre dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno.

Tutti i Consiglieri dovranno essere residenti nel Comune di Lecco e non dovranno trovarsi in una situazione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile, o contemplate da successive nuove norme emanate in tema di ineleggibilità e di decadenza.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 8 - ASSENZA/IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci, fino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento succitati, il Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione in accordo con il Presidente stesso.

Art. 9 - DECADENZA DA CONSIGLIERE

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le cariche del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario è persona di riconosciuta esperienza contabile e amministrativa, nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Non può essere Socio della Fondazione e non può trovarsi in una situazione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile, o contemplata da successive nuove norme emanate in tema di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere conduttore di beni immobili di proprietà della Fondazione Scola.

Il Segretario collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; collabora altresì all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario, inoltre, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Provvede alle convocazioni delle sedute di Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci alle date fissate dal Presidente o dal sostituto temporaneo come da Statuto.

Partecipa alle Assemblee dei Soci ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo, redige e sottoscrive con il Presidente i relativi verbali.

Sottoscrive inoltre, unitamente al Presidente o al sostituto temporaneo, i mandati di pagamento e le reversali di riscossione e provvede all’espletamento delle formalità correlate all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, vigilando sul rispetto, attuazione, completamento dei deliberati stessi.

Trascrive in ordine cronologico e sottoscrive con il Presidente su appositi registri i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci.

Art. 11 - SOCI

Sono Soci temporanei coloro i quali mediante sottoscrizione si obbligano a pagare annualmente la somma di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per un periodo di anni cinque e risultano persone gradite dall'Assemblea dei Soci.

Sono Soci perpetui coloro i quali versano, una tantum , una somma non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e risultano persone gradite dall'Assemblea dei Soci.

Non possono essere soci della Fondazione i conduttori dei beni immobili di proprietà della Fondazione stessa

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Perdono la qualità di Soci coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro i quali vengano a trovarsi in una situazione prevista dall'Art. 2382 del Codice Civile o da successive nuove norme di ineleggibilità e di decadenza, come stabilito dall'Art.7 dello Statuto.

Art. 13 - QUOTE SOCIALI

Le scadenze e le modalità dei pagamenti delle quote sociali sono stabilite dal Regolamento o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio e, in ogni caso, nei termini stabiliti per l’approvazione del conto consuntivo; le altre ogniqualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci, sia per disposizione dell’Autorità governativa.

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso che dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione dei soci deve essere effettuata in forma scritta o con mezzo equipollente (ad es. raccomandata A.R., email), che comprovi l'avvenuta ricezione, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. In caso di particolare urgenza l'invio può essere effettuato 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione.

Art. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli in mora con i pagamenti alla Fondazione.

Art. 16 - DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Un Socio può conferire ad altro socio, con delega scritta, il diritto di partecipazione all’Assemblea.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I Soci che non sono in regola con i pagamenti alla Fondazione non possono delegare, né essere i delegati di altro Socio.

Art. 17 - QUORUM COSTITUTIVI

Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessario l'intervento della metà più uno del numero dei Soci e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con la partecipazione di un numero di Soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello degli Amministratori dell'intero Consiglio.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 18 - QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali delle Assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale delibera sui conti consuntivi e preventivi, sulle modificazioni statutarie, nomina i tre membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, delibera in merito alla radiazione dei soci.

L'Assemblea Generale delibera anche l'eventuale scioglimento/estinzione della Fondazione a sensi degli articoli 27 e 28 del Codice civile. La deliberazione relativa è presa a maggioranza qualificata dei tre quarti del numero dei soci. La devoluzione del patrimonio è disciplinata dal successivo Art. 29.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 20 - RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SOCI

Qualora il numero dei Soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finchè questo limite non venga nuovamente raggiunto le attribuzioni dell'Assemblea Generale spettano e sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei due componenti il Consiglio stesso, la quale è effettuata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 21 - ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla Legge per l’esame del conto consuntivo , per l’approvazione del bilancio preventivo ed eventuali sue variazioni. Le seconde ogni volta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia a domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri, sia per disposizioni delle Pubbliche Autorità.

Art. 22 - QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando riguardino questioni attinenti a persone.

Per la validità delle delibere non è computato chi avendo interesse a sensi dell'Art. 2391 del Codice Civile, ovvero essendo in conflitto di interessi, non può prendere parte alle deliberazioni stesse.

Art. 23 - VERBALI

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario stesso e dagli intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi, o non possa firmare ne viene fatta menzione nel processo verbale stesso.

Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede all'iscrizione dei Soci, all'amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento;

- studia, formula ed approva i progetti di Regolamento di Amministrazione, di Servizio interno e del Personale;

- promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti;

- nomina e revoca il Segretario della Fondazione;

- nomina, sospende, licenzia il personale dipendente;

- delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione che non siano di competenza dell'Assemblea Generale a sensi dell'Art. 19;

- nomina a sensi del successivo Art. 26 il Tesoriere della Fondazione, tenuto a prestare cauzione da approvarsi a sensi di Legge, o - in alternativa - affida il servizio di Tesoreria a una primaria banca avente Sede o Filiale nel Comune di Lecco. In tal caso il Consiglio affida al Segretario della Fondazione tutte le operazioni e le formalità di collegamento tra la Fondazione e la Tesoreria affidataria del Servizio, con l'obbligo di apporre la propria firma, unitamente alla firma del Presidente o del Sostituto temporaneo, ai mandati di pagamento e alle reversali di riscossione. Il Segretario provvede anche all’espletamento delle formalità correlate all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, vigilando sul rispetto, attuazione , completamento dei deliberati stessi.

Art. 25 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la rappresentanza legale della Fondazione;

- la presidenza dell'assemblea dei soci;

- curare l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

- sospendere per gravi ed urgenti motivi uno o più dipendenti;

- prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari alle circostanze, con obbligo di riferire al Consiglio e di ottenerne la ratifica in seduta da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Al Presidente e ai Consiglieri spettano i soli rimborsi delle spese sostenute per conto della Fondazione, se disposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - NORME DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI

Il servizio di esazione e di cassa è demandato al Tesoriere o al Servizio di primaria banca di cui al precedente Art. 24.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, o per la primaria Banca incaricata del Servizio di Tesoreria, se non muniti delle firme del Presidente, o del Sostituto temporaneo, e del Segretario.

Le modalità di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico.

Art. 27 - BILANCIO

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'anno precedente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di marzo di ciascun anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve anche essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dei rispettivi, singoli importi.

Entro la fine del mese di marzo deve anche essere approntato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre ed approvare dall'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio, come stabilito dal precedente Art. 14.

Art. 28 - UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione , nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni od ONLUS che per legge, o statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 29 - ESTINZIONE

In caso di estinzione, scioglimento della Fondazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, Comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti e quelli che in avvenire saranno emanati in materia di Assistenza e Beneficenza.